Ecobonus

Cos’è il Superbonus 110% e quali i vantaggi?

Il Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus) è un’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020) che permette la detrazione del 110% (per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) nell’ambito di specifici interventi rivolti a: migliorare l’efficienza energetica, ridurre il rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Rispetto alle disposizioni già attivate prevede alcune importanti novità:

  • Fruizione del bonus fiscale tramite la cessione del credito d’imposta alle banche e altri intermediari finanziari
  • “Sconto in fattura” da parte del fornitore di beni/servizi relativi agli interventi agevolati

Quali interventi danno diritto al Ecobonus 110% e Sismabonus 110%?

Sono ammessi gli interventi definiti dalla normativa “trainanti” eseguiti su condomini o case private (esclusi categorie catastali A1 – abitazioni signorili, A8 – ville e A9 – castelli) le cui spese sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

Interventi Trainanti


isolamento termico delle superfici, con un’incidenza

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

interventi antisismici

Come usufruire delle agevolazioni?

Il contribuente può, alternativamente, optare per:

  • il pagamento dell’intervento, con detrazione diretta dall’IRPEF del 110% delle spese sostenute, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo
  • il pagamento dell’intervento, con cessione del credito d’imposta alla banca
  • lo sconto diretto in fattura (se l’impresa esecutrice dei lavori lo consente, poiché recupera il sua vece il credito d’imposta), per un importo non superiore al valore del corrispettivo stesso.

Per tutti gli interventi che non rientrano nell’Ecobonus o Sismabonus 110% restano comunque valide le percentuali di detrazioni previste dalle normative precedenti.

Chi può usufruire di Ecobonus 110% e Sismabonus 110%?

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, quali: il proprietario, anche se di sola nuda proprietà, o i titolari di altro diritto di godimento, l’affittuario/locatorio o il titolare di comodato d’uso registrato purché in possesso di consenso all’esecuzione dei lavori.

  • Condomini


  • Persone fisiche


  • Associazioni

    e società sportive dilettantistiche

  • Organizzazioni non lucrative

    di utilità sociale, volontariato, promozione sociale

Le informazioni riportate sono basate sul Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020).